- Al personale
- Ai genitori degli alunni
Oggetto: Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24
Aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2
Facendo seguito agli interventi normativi previsti dall’art. 9 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che semplificano la disciplina della gestione dei contatti di casi di positività in ambito scolastico e favoriscono l’attività didattica in presenza, si trasmette la nota del Ministero dell’Istruzione del 29 marzo 2022, n. 410 che fornisce alle istituzioni scolastiche le nuove indicazioni operative relative alle misure di contrasto alla diffusione del virus che devono essere applicate a partire dal 1° aprile 2022.
Le classi interessate da misure precauzionali (autosorveglianza e utilizzo FFP2) disposte dalla scrivente potranno, in caso di presenza di massimo 3 positivi per Infanzia, Primaria e per la Secondaria, proseguire l’attività in presenza, con il solo obbligo da parte di tutto il personale e degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado di indossare la mascherina chirurgica.
In caso di presenza di almeno quattro casi di positività le lezioni proseguiranno comunque in presenza con utilizzo di mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID19 per tutto il personale e per gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado.
In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale, i docenti e per i bambini della sezione, o gruppo classe e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento per via dell’infezione da SARS CoV-2 attestata dal referto del tampone, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.
Agli alunni affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo.
Il presente documento e le disposizioni citate sono pubblicati sul sito della Scuola.
Si allega:



